Cofanetti Regalo: una legislazione disciplina il mercato
Il settore dei cofanetti regalo, che ha registrato negli ultimi anni una crescita esponenziale, è sottoposto a regolamentazioni piuttosto articolate. Nel corso dell’ultimo anno, sono però intervenute 2 importanti risoluzioni a definire uno standard di attività per le società che operano nel settore, chiarendo una questione che fino ad allora non aveva disciplina certa né in termini di trattamento fiscale, né in termini di distribuzione e rapporti tra le parti.
La più importante è arrivata a Maggio del corrente anno, dall’ambito del turismo.
La nuova regolamentazione predispone che per produrre cofanetti regalo sia necessaria la licenza di agenzia di viaggio. In tal modo si ha la possibilità di garantire al consumatore e al distributore tutte le assicurazioni del caso, a tutela della fruizione dei servizi compresi nei pacchetti regalo. Mentre nessuna imposizione normativa è richiesta al distributore degli stessi cofanetti.
In questo caso si fa riferimento al decreto legislativo del 23 Maggio 2011 n.79, all’art. 18, comma 9, che recita al riguardo: “Non rientrano nella nozione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o di organizzatore di viaggio, e pertanto ad esse non si applicano le relative disposizioni ed i relativi obblighi, le persone fisiche o giuridiche che effettuano la vendita e la distribuzione di cofanetti, o voucher, regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti, o voucher, regalo.”
Su questo tema Wish Days, la prima società che ha operato in Italia, nel mondo delle esperienze regalo con il marchio storico Elation dal 2006 e con il marchio di cofanetti regalo Emozione3 dal 2009, è da sempre in regola. L’Amministratore Delegato, Andrea Dusi, afferma: “Abbiamo deciso dal 2006 di operare secondo le norme formali del turismo come agenzia di viaggio, anche quando non era previsto dalla legge, per dare le più ampie garanzie sia ai nostri consumatori sia anche, e soprattutto, ai nostri partner distributori. Pur essendo stata la via più costosa e difficile abbiamo voluto impegnarci nei confronti dei nostri clienti a garanzia della nostra serietà.”
La disciplina delle agenzie di viaggio impone, infatti, che l’operatore stipuli “polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici (…)”, che sia presente la figura del direttore tecnico e una serie di adempimenti burocratici volti a fornire sicurezza e garanzia a chi fruisce dei servizi offerti dall’agenzia.
Per ciò che riguarda il trattamento fiscale dei cofanetti, invece, questi ultimi, come anche gift card, coupon o tessere, rientrano nella categoria di oggetti che permettono di accedere ad un servizio in relazione ad uno specifico rapporto contrattuale. Tale categoria ha sempre presentato una serie di problematiche legate all’imposizione dell’IVA in quanto questi oggetti possono definirsi sia come semplici titoli di legittimazione, che come forme di pagamento anticipato per un certo servizio. In questo ultimo caso, nello specifico, l’IVA è determinata solo quando il beneficiario finale spende il buono.
L’interpello privato, reso pubblico in data 22 Febbraio 2011, ha chiarito che i buoni all’interno dei cofanetti regalo sono da considerarsi come titoli di legittimazione e ha definitivamente chiarito che devono essere trattari fuori campo IVA ex, (Art. 2, comma 3, lett. a) DPR n. 633/1972 Risoluzione Agenzia Entrate, n. 21/E).
Questa importante risoluzione ha delle ripercussioni sui rapporti tra i produttori di cofanetti e la distribuzione: il processo di distribuzione e vendita dei cofanetti, infatti, non può essere regolamentato come un semplice processo di vendita, in quanto è necessario che il consumatore finale usufruisca del servizio prescelto perché il processo stesso sia completamente concluso. Anche in questo caso Wish Days, ha adottato tale via prima ancora che fosse richiesto dalla risoluzione in oggetto, la quale, pur risultando onerosa per l’azienda in questione, è la più corretta dal punto di vista fiscale e permette di garantire al consumatore finale una serie di vantaggi. “Il vantaggio più importante” commenta Andrea Dusi, “è che il prezzo non può essere aumentato rispetto al valore di mercato a cui viene normalmente offerto quel servizio. Il consumatore ha quindi la garanzia di entrare in possesso di un titolo di legittimazione che permetterà di fruire esattamente di quanto descritto nella brochure contenuta nel cofanetto, ottenendo un servizio di valore pari o superiore rispetto al prezzo del cofanetto stesso.”
Emozione3 è un brand del gruppo Wish Days, l’azienda che per prima ha importato in Italia il concetto di “regalare esperienze”, sia nei sistemi di incentivazione, fidelizzazione e concorsi a premi, sia nella vendita al consumatore finale.
Emozione3 è un marchio originale ed innovativo, nato nell’ottobre 2009, che si rivolge al grande pubblico così come alle aziende, i cui cofanetti sono presenti nelle più importanti catene della grande distribuzione, in circa 3.200 agenzie di viaggio e in una rete selezionata di piccole e medie boutique, per un totale che supera i 5.000 punti vendita.
Informazioni e dettagli sulla nuova collezione di cofanetti collegandosi al sito www.emozione3.it